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Certificati Anagrafe - Stato Civile

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15 della legge di stabilità 2012 (Legge 183/2011), che ha modificato l'art. 40 del D.P.R. 445/2000 (T.U. Documentazione amministrativa) dal  1’ gennaio 2012 agli Uffici Comunali è vietato rilasciare certificati da esibire al altre pubbliche amministrazioni, nonché ai gestori di pubblico servizio (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini.

Gli Uffici Comunali dello stato civile e di anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, per i quali è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e diritti di segreteria (attualmente euro 14,62 + 0,52 per ciascun documento).

Il nuovo testo dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000, stabilisce, altresì, che sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, sia apposta la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi".

La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.

Il rilascio di certificazione di stato civile (nascita, matrimonio, morte) ad uso privato è gratuito per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo ex art. 7 della legge n. 405/90. Inoltre, permangono le esenzioni di cui alla tabella "B" del D.P.R. 642 DEL 26/10/1972, ovvero:

1) Certificati da produrre agli uffici giudiziari (non soggetti al DPR 445/2000): Adozione, divorzio, separazione, processo penale, ecc.;

2) Certificati da produrre a privati per i quali era, e continua ad essere, prevista l'esenzione dal bollo ai sensi della predetta tabella "B": Onlus, Associazioni sportive affiliate al Coni, datori di lavoro, certificati per borse di studio, certificati uso successione per notai o istituti di credito.

Per quanto concerne la durata della validità dei certificati si ricorda che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a modificazione (ad es. nascita, decesso) hanno validità illimitata, mentre le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, fatti salvi i casi in cui disposizioni di legge prevedano altra scadenza.

Si ricorda comunque che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc. (art. 2, D.P.R. 445).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l'autenticazione della firma.

I modelli per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere richiesti allo sportello dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile e/o scaricati direttamente dall'interessato alla sezione modulistica, raggiungibile direttamente dai seguenti link.

- Vai alla sezione autocertificazione

- Vai alla sezione dichiarazione sostitutiva di atto notorio

 

Ufficio: Anagrafe - Stato Civile

 

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